Regolamento Cultore della Materia


Art. 1

Il cultore della materia collabora con il personale docente afferente alle sole materie in organico dell'Accademia di Belle Arti di Bari per lo svolgimento di attività seminariali, di ricerca e produzione, legate a progetti approvati dal Consiglio Accademico, nonché per lo svolgimento degli esami di profitto e di diploma secondo le disposizioni di legge. Il Cultore della materia non può tenere lezioni frontali, può invece svolgere attività inerenti il progetto se autorizzato dal docente proponente. Non è consentito ai cultori l'espletamento di funzioni diverse da quelle espressamente attribuite ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento. Ogni diversa disposizione provvidenziale o negoziale è pertanto da ritenersi nulla e improduttiva di qualunque effetto giuridico.

L'attività di Cultore della materia deve essere svolta sempre in presenza del docente titolare della disciplina quando prevista all'interno dei locali dell'Accademia, può essere svolta autonomamente quando il lavoro di ricerca presuma lo svolgimento dell'attività stessa all'esterno dell'Accademia (biblioteche, musei, luoghi d'interesse legati al progetto).

 

Art. 2

Le funzioni di Cultore della materia sono svolte su base volontaria. Esse tendono a soddisfare interessi culturali ed artistici dei cultori in quanto favoriscono l'aggiornamento professionale, il confronto delle idee e lo sviluppo di progetti di ricerca e produzione.

Lo svolgimento delle funzioni, secondo quanto disposto dalle norme di legge è totalmente gratuito, non dà diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo.

Per l'assolvimento delle proprie funzioni il Cultore della materia è tenuto a garantire una presenza corrispondente ad almeno il 50% delle ore di lezione frontale del docente titolare della disciplina in organico cui afferisce il progetto di ricerca.

Non può essere conferita la nomina di Cultore della materia ad allievi iscritti all'Accademia di Belle Arti di Bari. Il verificarsi di tale situazione comporta l'immediata decadenza della eventuale nomina già conferita quale Cultore della materia.

 

Art. 3

La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia deve essere presentata al Consiglio Accademico, entro il 30 novembre di ciascun anno accademico, dal docente titolare di un corso di insegnamento con il consenso dell'interessato.

La proposta, motivata e sottoscritta, dovrà fare riferimento a un corso d'insegnamento in organico presso l'Accademia di Belle Arti di Bari e a un settore disciplinare afferente al docente proponente.

La nomina di Cultore della materia, consentita per un solo cultore per docente, avviene con decreto della Direzione, previo parere favorevole del Consiglio Accademico a seguito di analisi e valutazione della proposta di progetto di ricerca presentato.

La richiesta di attribuzione della qualifica, formulata utilizzando il modulo predisposto, deve essere accompagnata da dichiarazione di accettazione del presente Regolamento, da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 4 e da un curriculum dettagliato che illustri gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite funzionali al progetto proposto, i titoli artistici e gli eventuali titoli didattici posseduti.

 

Art. 4

Per il conferimento della nomina a Cultore della materia è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio (Accademia di Belle Arti o Titolo universitario unitamente ad un'adeguata attività artistico-professionale. Diploma di Accademia di Belle Arti vecchio ordinamento, diploma accademico di II livello, Titolo universitario di secondo livello.

Titoli di studio conseguiti presso l’Accademia di Belle Arti, Conservatorio o Università

Titoli artistico professionali coerenti con la materia prescelta (mostre, pubblicazioni, riconoscimenti di

merito in corsi o concorsi pertinenti con la disciplina richiesta).

 

Art. 5

La nomina a Cultore della materia ha validità annuale e può essere prorogata per altre due volte consecutive su richiesta del docente titolare del corso proponente, da presentarsi ogni anno il 30 novembre, accompagnata da dichiarazione di disponibilità dell'interessato. La proroga della nomina sarà concessa con decreto della Direzione, previo parere favorevole del Consiglio Accademico a seguito di analisi e valutazione del progetto di ricerca sviluppato.

Il docente titolare della disciplina, al termine di ciascun anno accademico, è tenuto a produrre dettagliata relazione circa l'attività svolta dal Cultore della materia.

Il Cultore della materia, al termine di ciascun anno accademico, è tenuto a presentare in dettagliata forma scritto-grafica l'esito del progetto realizzato.

La Direzione può, per giustificato motivo, revocare in qualsiasi momento l'attribuzione della qualifica di Cultore della materia.

 

Art. 6

Il Cultore della materia può fare uso della qualifica di "Cultore della materia" soltanto nel periodo di attribuzione da parte dell'Accademia di Belle Arti di Bari e con l'indicazione della disciplina per la quale è stata conferita e del progetto di ricerca previsto dall'attività, in coerenza con quanto certificato dai decreti di nomina e dagli eventuali attestati richiesti in merito alle funzioni svolte.

 

Art. 7

La certificazione attestante lo svolgimento delle funzioni quale "Cultore della materia" può essere rilasciata a richiesta dell'interessato, al termine dell'anno accademico di riferimento qualora sussistano le seguenti condizioni:

Presenza corrispondente ad almeno il 50% delle ore di lezione frontale del docente titolare della disciplina cui afferisce il progetto di ricerca;

Relazione del docente titolare della disciplina circa il positivo assolvimento delle funzioni quale Cultore della materia con particolare riferimento al lavoro di ricerca e produzione ad esso legato.

L’attestato di Cultore della Materia rilasciato dall’Accademia di Belle Arti è spendibile ai fini previsti dalla legge.

 

Art. 8

I Cultori della materia sono iscritti, a cura del Direttore, in apposito elenco che verrà pubblicato nel sito web.

In tale elenco devono essere indicati i seguenti dati:

Generalità del cultore

Docente proponente

Titolo del progetto di ricerca di riferimento

Data del decreto attributivo

Eventuali proroghe annuali richieste

 

Art. 9

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2019/2020. L'approvazione da parte del Consiglio accademico lo rende immediatamente operativo.

Eventuali modifiche al presente Regolamento effettuate dal Consiglio Accademico nel corso dell'anno diventano attuative subito e sono applicate a coloro che ricoprono l'incarico di cui all'art. 5 del presente regolamento.