Arti Visive



Progettazione e Arti Applicate


 
 
 
 
 

I Dipartimenti sono la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti, secondo lo schema previsto dal DPR 212/05 e in cui confluiscono i professori dell'Accademia in servizio di ruolo con incarico contrattuale a tempo indeterminato o determinato.

1. E' possibile l'attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.
2. L’Accademia di Belle Arti di Bari attiva i seguenti dipartimenti: Arti visive, Progettazione e Arti applicate.

 

Di seguito le Regole Generali

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L’attuale situazione economica e la continua contrazione del mercato del lavoro pongono il pressante problema della ricerca di uno sbocco lavorativo al termine degli studi. Consapevole di questa situazione, l’Accademia di Belle Arti di Bari sta attivando progetti e procedure allo scopo di agevolare il collegamento tra percorsi di studio e mondo del lavoro, favorendo la conoscenza dei profili professionali e del mercato del lavoro, e fornendo strumenti per operare una scelta consapevole legata alle caratteristiche e alle propensioni individuali.

JOB PLACEMENT
Allo scopo di agevolare le scelte professionali degli studenti e facilitare il concreto inserimento lavorativo dei neolaureati, è prevista l’attivazione di un servizio di “Job Placement”, col compito di analizzare le figure professionali richieste dal mercato, di facilitare la realizzazione di stages presso aziende ed enti interessati, stipulandone le convenzioni e rilasciando i relativi attestati, e in genere di facilitare l’incontro fra diplomati e impresa. E’ prevista, fra l’altro, la diffusione dei curricula presso le aziende, la divulgazione delle opportunità di lavoro proposte dalle aziende e la realizzazione di un servizio di preselezione delle candidature.

ALMA LAUREA
Alma Laurea è la banca dati di un sempre crescente numero di Atenei, che raccoglie un’ampia documentazione di tutti i laureati delle Università aderenti. e viene resa consultabile esclusivamente per l’avviamento al lavoro e la selezione del personale. Dal 2012 Alma Laurea, fino a quel momento riservata solo alle Unversità, è stata aperta anche alle agli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, offredo anche a queste strutture un’importante opportunità per favorire l’ingresso o la migliore collocazione nel mondo del lavoro dei propri diplomati. Alma Laurea è un consorzio pubblico senza fini di lucro, a formato ad oggi da 51 Università e da un numero crescente di Istituti di Alta Formazione. Permette di sottoporre, tramite Internet, il curriculum vitae dei laureati all’attenzione di chi cerca personale qualificato e ogni anno realizza due indagini relative al profilo dei laureati e alla loro condizione occupazionale, in modo da restituire agli studenti un’analisi sul percorso di studi compiuto e sulle prospettive dopo la laurea, e permettere alle Università e agli Istituti di Formazione di migliorare la propria capacità formativa. E’ un’opportunità che l’Accademia di Belle Arti di Bari non intende lasciarsi sfuggire, pertanto è previsto che entro breve tempo essa aderisca al consorzio Alma Laurea.

BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO
Promossa dal Ministero del Lavoro e dalle Regioni, la Borsa Continua Nazionale del Lavoro è un nuovo servizio internet per l’incontro domanda-offerta di lavoro rivolto a cittadini, imprese, intermediari pubblici e privati e accessibile liberamente da qualunque punto della rete. I cittadini ed i datori di lavoro che accedono alla Borsa Continua Nazionale, autonomamente o attraverso un operatore, scelgono il livello territoriale, provinciale, regionale o nazionale sul quale esporre la propria candidatura o offerta di lavoro. La Borsa Continua Nazionale del Lavoro contribuisce ad un più rapido incontro tra fabbisogni, servizi e soluzioni contrattuali, aperto a una pluralità di operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati. Far parte del sistema della Borsa è il modo migliore di rendere visibile la propria offerta o domanda di lavoro su tutto il territorio nazionale e nella Comunità Europea. La Borsa è un sistema informativo basato su una rete di nodi regionali che cooperano fra di loro attraverso il livello nazionale realizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che mediante un canale di interscambio e di cooperazione applicativa, consente la corretta integrazione delle banche dati del sistema e la circolazione delle informazioni necessarie per il processo di incontro fra domanda e offerta di lavoro sul territorio nazionale. Questo sistema di interscambio permette l’integrazione delle banche dati e la circolazione delle informazioni, per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sia i lavoratori che i datori di lavoro possono aggiornare senza limiti i propri dati.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228, rendendo attuativa la legge 21 dicembre 1999 n. 508, sancisce in via definitiva lo Status universitario degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale. In particolare detta legge, ai commi 102-107, così dichiara:

102. Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese [...] i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale [...] sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda [...].

103. [...] i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle universita’ appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale [...]: a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche’ dalle Accademie di belle arti nell’ambito della scuola di «Progettazione artistica per l’impresa», [...]; b) [...]; c) Classe  LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall’Accademia  nazionale  di arte drammatica, nonche’ dalle Accademie di  belle  arti nell’ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell’arte», [...]; d) Classe LM-89 (Storia dell’arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell’ambito di tutte le altre scuole  di  cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21  dicembre 1999, n. 508 [fra cui le Accademie di belle arti ndr] costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione  ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle universita’.

105. [...]

106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102 [...] sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca[...].

107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca [...].

L’Accademia di Belle Arti di Bari, riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell’elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti; a tale scopo garantisce l’efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l’innovazione delle forme di insegnamento. Essa riconosce il ruolo essenziale della ricerca per la conoscenza e la produzione delle Arti, pertanto favorisce le iniziative proposte dalle strutture accademiche e dai singoli docenti.

L’Accademia attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione artistica, culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società. In tal senso essa organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti, allo scopo di agevolare la corretta individuazione del percorso formativo e promuovere il rapporto con il mondo del lavoro già durante il corso degli studi.

In materia di diritto allo studio, l’Accademia predispone spazi ed attrezzature adeguati per consentire la piena partecipazione all’attività formativa di quanti si trovino in condizioni di disagio o d’impedimento, ricorrendo anche a strutture decentrate e favorendo l’istituzione di corsi per studenti lavoratori. Inoltre essa promuove ed intensifica i rapporti con l’E.Di.S.U., ente regionale preposto a favorire il diritto allo studio, e con altri enti similari, per rendere effettiva la fruizione dei servizi e dei benefici previsti dalla legge.

L’Accademia, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, può erogare assegni o borse di studio ed attivare altre forme di sostegno economico allo studio. Tali interventi, in conformità alla normativa vigente, tengono conto del merito e delle condizioni economiche degli studenti.

Per quanto concerne l’attività extradidattica l’Accademia, nell’ambito delle proprie finalità, sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi territoriali, nazionali, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca artistica e con enti pubblici ed enti e soggetti privati. Essa realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema scolastico, educativo e della formazione professionale, sviluppa attività di consulenza, di produzione, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati; in particolare partecipa alla promozione, all’organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio. Il frutto di questa intensa attività è rappresentato dagli eventi che l’Accademia organizza e patrocina ogni anno, e dalle mostre riservate agli alunni che rappresentano per questi ultimi un’importante occasione per far conoscere i propri lavori.

In particolare quest’anno L’Accademia di Belle Arti di Bari organizza la X edizione del Premio Nazionale delle Arti, riservato agli studenti delle Accademie di Belle Arti e dei corsi accreditati AFAM regolarmente iscritti all’anno accademico 2012/2013. Si tratta di un prestigioso palcoscenico in grado di valorizzare le eccellenze nei settori della pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, fotografia, arte elettronica, opere interattive, videoinstallazioni e produzioni audiovisive di narrazione e di creazione.

L’esposizione si è tenuta dall’1 al 10 Ottobre 2013, lungo un percorso all’interno degli spazi urbani e nei luoghi storici della città di Bari.

(Legge 21/12/1999 n° 508 e D.P.R. n°132 del 28/02/2003)

Titolo I - Principi generali
Titolo II - Organi dell'Accademia
Titolo III - Uffici ed Organizzazione Amministrativa
Titolo IV - Norme finali e transitorie


Titolo I - Principi generali


Titolo II - Organi dell'Accademia


Titolo III - Uffici ed Organizzazione Amministrativa


Titolo IV - Norme finali e transitorie


Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Finalità ed autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Bari

  1. L'Accademia di Belle Arti di Bari, di seguito denominata , ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e della L. 21/12/1999 n° 508, è sede primaria dell'Alta Formazione e specializzazione artistica. L'Accademia è istituzione pubblica dotata di capacità di diritto pubblico e di diritto privato ed ha per fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze e pratiche artistiche, scientifiche e tecnologiche.
  2. L'Accademia, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, divulgativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'insegnamento, l'attività di ricerca e di produzione promuovendo la formazione artistica, culturale e professionale degli studenti e lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti, anche mediante forme di cooperazione con altre istituzioni, università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali nonché la diffusione della produzione artistica, tecnica e scientifica.
  3. L'Accademia potrà costituire, sulla base della contiguità territoriale e nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 508/99 nonché strutture delle università.
  4. L'Accademia realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme sancite dalla legge 21/12/1999, n°508 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 2 - Principi generali di programmazione ed organizzazione

  1. L'Accademia realizza le sue finalità tramite l'applicazione di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformità ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.
  2. L'Accademia adegua l'organizzazione e l'attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia ed economicità anche attraverso la valorizzazione delle competenze e delle responsabilità di tutto il personale.
  3. Per la realizzazione dei fini specificati nell'art.1 del presente Statuto, l'Accademia provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e d'insegnamento del personale docente e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre Istituzioni dell'A.F.A.M., con le l'Università, con enti pubblici, con enti e soggetti privati, con associazioni e cooperative, con enti e strutture professionali attivi nei settori delle arti, della comunicazione e della produzione, attraverso l'istituzione di centri e consorzi, la stipula di convenzioni e la sottoscrizione di contratti.

Art. 3 - Ricerca e Didattica

  1. L'Accademia, riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell'elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti, garantisce l'efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.
  2. L'Accademia, riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per la conoscenza e la produzione delle Arti, favorisce le iniziative proposte dalle strutture dell'Accademia e dai singoli docenti.
  3. Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti, le strutture didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano in piena autonomia le metodologie d'insegnamento garantendo la coerenza con gli ordinamenti curriculari.

Art. 4 - Diritto allo studio

  1. L'Accademia, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto allo studio, promuove ed intensifica i rapporti con l'E.Di.S.U., ente regionale istituzionalmente preposto all'organizzazione ed erogazione di servizi finalizzati a favorire il diritto allo studio, e/o con altri enti similari, per rendere effettiva la fruizione dei servizi e dei benefici previsti dalla legge.
  2. L'Accademia rende effettivo il diritto allo studio, inoltre, predisponendo spazi ed attrezzature adeguati che consentano la piena partecipazione all'attività formativa di quanti si trovino in condizioni di disagio o d'impedimento, ricorrendo anche a strutture decentrate e favorendo l'istituzione di corsi per studenti lavoratori nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99.
  3. L'Accademia, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, può erogare assegni o borse di studio ed attivare altre forme di sostegno economico allo studio. Tali interventi devono tener conto del merito e delle condizioni economiche degli studenti in conformità alla normativa vigente.
  4. L'Accademia attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione artistica, culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.
  5. L'Accademia organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti, allo scopo di agevolare la corretta individuazione del percorso formativo e promuovere il rapporto con il mondo del lavoro già durante il corso degli studi.
  6. Al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, il Consiglio Accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate previste dal relativo regolamento, sentito il Consiglio di Amministrazione e la Consulta degli Studenti, può determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di studi.
  7. Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Accademia attraverso il pagamento di contributi determinati in relazione a standard di costi dei servizi didattici, nonché in riferimento al reddito e al merito.

Art. 5 - Rapporti con l'esterno

  1. L'Accademia, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi territoriali, nazionali, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca artistica e con enti pubblici ed enti e soggetti privati.
  2. L'Accademia realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema scolastico, educativo e della formazione professionale.
  3. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Accademia può sviluppare attività di consulenza, di produzione, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. In particolare l'Accademia può partecipare, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n.341, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

Titolo II - Organi dell'Accademia

Art. 6 - Organi dell'Accademia

  1. Sono organi dell'Accademia:
    1. il presidente;
    2. il direttore;
    3. il consiglio di amministrazione;
    4. il consiglio accademico;
    5. il collegio dei professori;
    6. la consulta degli studenti;
    7. il nucleo di valutazione;
    8. il collegio dei revisori;
  2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni. I componenti di tali organi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
  3. I compensi dovuti ai componenti degli organi di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti definiti dal decreto Ministeriale di cui al comma 3 dell'art.4 del DPR 132 /2003.

Art. 7 – Presidente

  1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'art.6 comma 1 del D.P.R. n°132 del 28.O2.2003. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
  2. Il presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
  3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
  4. Il presidente adotta, ai sensi dell'art.14 comma 4 del D.P.R. 132 del 28.02.2003, con proprio decreto, i regolamenti interni, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.

Art. 8 – Direttore

  1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle attività e alle collaborazioni per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico. In particolare il direttore:
    1. stipula convenzioni con altre Accademie e con Università italiane e straniere per l'attuazione di progetti, attività culturali, didattiche, di ricerca e produzione artistica;
    2. sovrintende sulle attività di formazione, di ricerca e produzione e sui relativi servizi dell'Accademia;
    3. convoca e presiede il consiglio accademico e ne cura l'attuazione delle deliberazioni;
    4. convoca e presiede il collegio dei professori, stabilisce l'ordine dei lavori e ne cura l'attuazione delle deliberazioni;
    5. nomina le commissioni per gli esami e ne fissa il calendario su proposta delle strutture didattiche interessate, come da regolamento didattico;
    6. è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;
    7. predispone la relazione annuale sulle attività dell'Accademia, in collaborazione col consiglio accademico,
    8. è componente di diritto, con voto deliberante, del consiglio di amministrazione;
    9. si avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, di un vicedirettore e di delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Accademia, e nominati con propri decreti, nei quali sono precisati i compiti e i settori di competenza; il direttore vicario, designato fra i professori di ruolo, supplisce il Direttore, in tutte le funzioni che non siano a questi espressamante riservate da specifica disposizione regolamentare e legislativa, nei casi di impedimento o di assenza, nonché per gli atti di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio e fino all'entrata in carica del nuovo eletto;
    10. in caso di dimissioni, presentate e confermate, il professore con maggiore anzianità di servizio provvede, entro i 60 giorni successivi alla conferma delle dimissioni, alla indizione delle votazioni per l'elezione del nuovo direttore.
  2. Il direttore è eletto dai docenti e assistenti dell'istituzione, tra i docenti, anche di altre istituzioni A.F.A.M., in possesso di particolari requisiti di professionalità stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a della legge 508/99.
  3. In sede di prima applicazione e sino all'adozione del predetto regolamento, il direttore è eletto tra i docenti di ruolo in servizio da almeno cinque anni nelle istituzioni A.F.A.M. in possesso di esperienza professionale e di direzione, o di vice direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
  4. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.
  5. Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
  6. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

  1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
  2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
    1. il presidente;
    2. il direttore;
    3. un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal Consiglio accademico;
    4. uno studente designato dalla consulta degli studenti;
    5. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati;
  3. Il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, che contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
  4. I consiglieri di cui al comma 2 lett. e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
  5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
  6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia. In particolare:
    1. delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
    2. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3,lettera a), del D.P.R. 132/03 la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
    3. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto
      consuntivo;
    4. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. Tale definizione è approvata dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
    5. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.
    6. approva il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, sentito il consiglio accademico;
    7. determina l'ammontare dei contributi richiesti agli studenti;
    8. delibera l'eventuale costituzione di appositi comitati per la gestione di progetti finanziati o cofinanziati con fondi comunitari, nazionali e di Accademia, sentito il Consiglio accademico;
    9. delibera le risorse e le strutture necessarie allo svolgimento dei compiti della consulta degli studenti;
    10. delibera il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
    11. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento dell'Accademia, dallo statuto e dai regolamenti;
  7. Il consiglio di amministrazione assume le sue deliberazioni a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 10 - Consiglio accademico

  1. Il consiglio accademico è composto da 9 (nove) componenti.
  2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
    1. sei tra docenti di ruolo dell'istituzione, con almeno cinque anni di servizio, eletti dal corpo docente, che abbiano svolto attività culturale e professionale nel campo artistico, della produzione e della ricerca;
    2. due studenti designati dalla consulta degli studenti.
  3. ll consiglio accademico:
    1. determina il piano d'indirizzo, la programmazione, la promozione e il coordinamento delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, e ne verifica l'attuazione;
    2. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica;
    3. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;
    4. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma7, lettera e), della predetta legge;
    5. delibera il calendario accademico;
    6. determina i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;
    7. esprime parere al consiglio di amministrazione in merito all'ammontare dei contributi degli studenti;
    8. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio d'Amministrazione
  4. Il Consiglio accademico, nell'adempimento delle sue funzioni, si avvale dei pareri, indicazioni e proposte avanzati dal collegio dei professori ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 132/03.

Art. 11 - Collegio dei professori

  1. Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo convoca e lo presiede, da tutti i docenti e assistenti in servizio presso l'Accademia;
  2. Il collegio dei professori:
    1. esprime parere sulla costituzione e modificazione delle strutture didattiche e di ricerca;
    2. esprime parere sui criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;
    3. esprime parere sulle linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica.

Art. 12 - Consulta degli studenti

  1. La consulta degli studenti è l'organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Accademia;
  2. La consulta degli studenti è composta da un numero di studenti, eletti dagli iscritti dell'Accademia, proporzionato agli stessi come da art. 12, comma 1 del D.P.R. 132/03; ad essi si aggiungono i rappresentanti degli stessi nominati nel Consiglio Accademico di cui all'art. 10 del presente Statuto;
  3. La consulta degli studenti esercita le funzioni consultive e propositive previste dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, e avanza richieste e indicazioni al consiglio di amministrazione e al consiglio accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.

Art. 13 - Nucleo di valutazione

  1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
  2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
    1. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
    2. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sull base dei criteri generali daterminati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il Cnam; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
    3. acquisisce, periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto sulla relazione annuale di cui alla lettera b).
  3. L'Accademia assicura al nucleo di valutazione la piena autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1988, n.88.
  3. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.
  4. Ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Titolo III - Uffici ed Organizzazione Amministrativa

Art. 15 - Uffici ed organizzazione amministrativa

  1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia.
  2. Alle strutture di cui al comma 1 è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia.
  3. L'incarico di direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Accademia, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
  4. L'incarico di cui al comma 3 può essere attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Accademia, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto Legislativo 3 marzo 2001, n. 165.

Titolo IV - Norme finali e transitorie

Art. 16 - Norme finali e transitorie

Fa parte integrante del presente Statuto, costituendone fonte normativa, il seguente Allegato A - Fonti Normative dell'Istituto - contenente le procesure di adozione dello stesso Statuto, del Regolamento Didattico, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, del Regolamento degli uffici amministrativi.

 

* Annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 6451/09.


 

Allegato A

Fonti normative dell'Istituto

Statuto

  1. Lo Statuto è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
  2. È trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
  3. Lo Statuto, approvato ai sensi del comma precedente, entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Istituto.
  4. La revisione dello Statuto avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Regolamento didattico

  1. Il Regolamento Didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.
  2. È deliberato dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta, sentita la Consulta degli studenti.
  3. In sede di prima applicazione il Regolamento Didattico è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio d'Amministrazione.
  4. Il testo del Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, acquisito il parere del Cnam, esercita il controllo.
  5. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'istituto.
  6. La revisione del Regolamento didattico avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità

  1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'istituto.
  2. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
  3. In sede di prima applicazione il Consiglio di Amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti e delibera, secondo uno schema-tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Il testo del Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
  5. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'istituto.
  6. La revisione del Regolamento di amministrazione, finanze e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Regolamento degli Uffici Amministrativi

  1. Il Regolamento degli Uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
  2. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio d'Amministrazione sentito il Consiglio accademico ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento funzione pubblica.
  3. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'istituto.
  4. La revisione del Regolamento degli Uffici amministrativi avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.